D.P.R.
27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Art. 34. Divieti - Mezzi di estinzione - Allontanamento dei lavoratori -
c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle
particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli
apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi
devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni
sei mesi da personale esperto; Art. 35. L'acqua non deve essere
usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe
a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura
o da svolgere gas infiammabili o nocivi. Parimenti l'acqua, a meno che non
si tratti di acqua nebulizzata, e le altre sostanze conduttrici non devono
essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici
sotto tensione. I divieti di cui al presente articolo devono essere resi
noti al personale mediante avvisi. Art. 377, 379. 385 - Mezzi di protezione
appropriati ai rischi. idonei strumenti di protezione, idonei mezzi di difesa
contro rischi particolari.
D.M. n. 5 del 20.12.1982 G.U. n. 19 del 20 gennaio
1983 - Norme tecniche e procedurali relative agli estintori portatili d'incendio,
soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno.
Un estintore portatile è un estintore che è concepito per
essere portato ed utilizzato a mano e che, pronto all'uso, ha una massa
minore o uguale a 20 kg. Un estintore è designato dall'agente estinguente
che esso contiene.
Gli estintori attualmente si dividono in estintori ad acqua, estintori a
schiuma, estintori a polvere, estintori ad anidride carbonica, estintori
a idrocarburi alogenati. - Decreto 12 novembre 1990 Art. 4.
Decorsi sedici anni dalla data di emanazione del decreto ministeriale 20
dicembre 1982. potranno essere utilizzati solo estintori di incendio portatili
i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato a norma dell'anzidetto
provvedimento. Decorso il suddetto termine gli estintori i cui prototipi
non siano stati approvati ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre
1982 dovranno essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura
del proprietario o dell'esercente.
D.M. 6.3.1992 G.U. n. 66 del 19 marzo 1992 - Norme
tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente
e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio.
Art. 2. Utilizzazione - 1. Gli estintori carrellati di incendio da impiegarsi
nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono
essere omologano. Art. 10. Norme transitorie - 2. Decorsi tredici anni dalla
data di emanazione del presente decreto potranno essere utilizzati solo
estintori di incendio carrellati i cui prototipi siano stati omologati ai
sensi del presente decreto. Decorso il termine suddetto tuffi gli estintori
carrellati i cui prototipi non siano stati omologati ai sensi del presente
decreto. dovranno essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a
cura del produttore o dell'esercente.
UNI 9492 aprile 1989 - Estintori carrellati
d'incendia. Requisiti di costruzione e tecniche di prova.
1.2.2. estintore carrellato: estintore trasportato su ruote di massa totale
maggiore di 20 kg e contenuto di estinguente fino a 150 kg.
UNI 9994 novembre 2003
Estintari d'incendio. Manutenzione.
5. Fasi della manutenzione
5.1. Sorveglianza, misura di prevenzione atta a controllare, con costante
e particalare attenzione, l'estintore nella posizione in cui è collocato,
tramite l'effettuazione di una serie di accertamenti. La sorveglianza può
essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette
dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
5.2. Controllo, misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza
almeno semestrale, l'efficienza dell'estintore, tramite l'effettuazione
di alcuni accertamenti.
Il servizio di controlla, revisione e collauda deve essere svolta da personale
specializzata e riconosciuta.
5.3. Revisione, misura di prevenzione, di frequenza almeno
pari a quella indicata nel prospetto. atta a verificare. e rendere perfettamente
efficiente l'estintore.
Il prospetto stabilisce la frequenza di revisione. con ricarica e/o sostituzione
dell'agente estinguente secondo le seguenti scadenze:
Tipo di estintore Tempo
massima di revisione con sostituzione della carica
A polvere
mesi 36
Ad acqua o a schiuma mesi 18
A CO2
mesi 60
5.4. Collaudo, misura di prevenzione atta a verificare,
con la frequenza sotto
specificata, la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore,
in quanto facente parte di apparecchi a pressione. Gli estintori e le bombole
di gas ausiliario che non siano già soggetti a verifiche periodiche
secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità alla Direttiva
97/23/CE, devono essere collaudati ogni 12 anni mediante una prova idraulica
della durata di 30 s alla pressione di prova (PT) indicata sul serbatoio;
per quelli non conformi alla Direttiva 97/23/CE la prova idraulica deve
essere eseguita ogni 6 anni, deve durare 1 minuto alla pressione di 3,5
Mpa, o come
da valore punzonato sul serbatoio se maggiore.
D.
Lgs. 626 settembre 1994 - Salute e sicurezza dei lavoratori.
Il D.Lgs 626/94 recepisce otto direttive CEE.
Art. 1, c.1 - Il decreto prescrive misure per la tutela della salute e per
la sicurezza
dei lavoratori... in tutti i settori di attività privati o pubblici.
Per le normativa completa clicca
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