MANUTENZIONE E VENDITA ESTINTORI - ANTINFORTUNISTICA
PIEMONTE ESTINTORI
di Cortese Claudio

Strada Vicinale della Frascata, 1
10020 Montaldo T.se (TO)
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D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Art. 34. Divieti - Mezzi di estinzione - Allontanamento dei lavoratori - c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto; Art. 35. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi. Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al personale mediante avvisi. Art. 377, 379. 385 - Mezzi di protezione appropriati ai rischi. idonei strumenti di protezione, idonei mezzi di difesa contro rischi particolari.

D.M. n. 5 del 20.12.1982 G.U. n. 19 del 20 gennaio 1983 - Norme tecniche e procedurali relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno.

Un estintore portatile è un estintore che è concepito per essere portato ed utilizzato a mano e che, pronto all'uso, ha una massa minore o uguale a 20 kg. Un estintore è designato dall'agente estinguente che esso contiene.
Gli estintori attualmente si dividono in estintori ad acqua, estintori a schiuma, estintori a polvere, estintori ad anidride carbonica, estintori a idrocarburi alogenati. - Decreto 12 novembre 1990 Art. 4. Decorsi sedici anni dalla data di emanazione del decreto ministeriale 20 dicembre 1982. potranno essere utilizzati solo estintori di incendio portatili i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato a norma dell'anzidetto provvedimento. Decorso il suddetto termine gli estintori i cui prototipi non siano stati approvati ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 dovranno essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura del proprietario o dell'esercente.

D.M. 6.3.1992 G.U. n. 66 del 19 marzo 1992 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio.

Art. 2. Utilizzazione - 1. Gli estintori carrellati di incendio da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologano. Art. 10. Norme transitorie - 2. Decorsi tredici anni dalla data di emanazione del presente decreto potranno essere utilizzati solo estintori di incendio carrellati i cui prototipi siano stati omologati ai sensi del presente decreto. Decorso il termine suddetto tuffi gli estintori carrellati i cui prototipi non siano stati omologati ai sensi del presente decreto. dovranno essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura del produttore o dell'esercente.

UNI 9492 aprile 1989 - Estintori carrellati d'incendia. Requisiti di costruzione e tecniche di prova.
1.2.2. estintore carrellato: estintore trasportato su ruote di massa totale maggiore di 20 kg e contenuto di estinguente fino a 150 kg.

UNI 9994 novembre 2003
Estintari d'incendio. Manutenzione.
5. Fasi della manutenzione

5.1. Sorveglianza, misura di prevenzione atta a controllare, con costante e particalare attenzione, l'estintore nella posizione in cui è collocato, tramite l'effettuazione di una serie di accertamenti. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
5.2. Controllo, misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale, l'efficienza dell'estintore, tramite l'effettuazione di alcuni accertamenti.
Il servizio di controlla, revisione e collauda deve essere svolta da personale specializzata e riconosciuta.
5.3. Revisione, misura di prevenzione, di frequenza almeno pari a quella indicata nel prospetto. atta a verificare. e rendere perfettamente efficiente l'estintore.
Il prospetto stabilisce la frequenza di revisione. con ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente secondo le seguenti scadenze:

Tipo di estintore                 Tempo massima di revisione con sostituzione della carica
A polvere                            mesi 36
Ad acqua o a schiuma       mesi 18
A CO2                                mesi 60

5.4. Collaudo, misura di prevenzione atta a verificare, con la frequenza sotto
specificata, la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facente parte di apparecchi a pressione. Gli estintori e le bombole di gas ausiliario che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità alla Direttiva 97/23/CE, devono essere collaudati ogni 12 anni mediante una prova idraulica della durata di 30 s alla pressione di prova (PT) indicata sul serbatoio; per quelli non conformi alla Direttiva 97/23/CE la prova idraulica deve essere eseguita ogni 6 anni, deve durare 1 minuto alla pressione di 3,5 Mpa, o come
da valore punzonato sul serbatoio se maggiore.

D. Lgs. 626 settembre 1994 - Salute e sicurezza dei lavoratori.
Il D.Lgs 626/94 recepisce otto direttive CEE.
Art. 1, c.1 - Il decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza
dei lavoratori... in tutti i settori di attività privati o pubblici.

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